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Senato della Repubblica. Seduta 485. 12 Novembre 1998.
Senatori: BOSI, CALLEGARO, MINARDO, GIARETTA, ZILIO, PREIONI,
DIANA Lino, D’ALI, VERALDI, ANDREOLLI, NAVA, RAGNO, CUSIMANO, MARRI,
BORNACIN, FUMAGALLI CARULLI, CIMMINO, NAPOLI Bruno, SERENA, DENTAMARO.
Al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri
dell’Interno e per il coordinamento della protezione civile e delle
finanze.
Premesso:
che, in base all’articolo 8, comma 3, della
Costituzione, la Commissione per le confessioni religiose, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha condotto le trattative
per predisporre l’intesa fra lo Stato e la Congregazione dei testimoni di
Geova e si accinge ad inoltrare la proposta al Consiglio dei Ministri;
che, in relazione alla suddetta Congregazione, agli
scriventi sono pervenute numerose e concordi informazioni dalla quali
risulterebbe:
1) Che gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di
Geova devono sottostare a regole rigide e fra esse predominano
disposizioni in contrasto con le leggi dello Stato quali: la negazione del
diritto-dovere di voto, la renitenza agli obblighi di leva o servizi
alternativi, il rifiuto di emotrasfusioni, vaccinazioni, la proibizione di
denunciare all’autorità giudiziaria reati eventualmente commessi dagli
adepti;
2) Che l’aderente che non osserva i precetti contenuti
nel "Libro di testo per la scuola di ministero del regno" è sottoposto ad
un processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario, senza alcuna
garanzia o tutela dei diritti fondamentali della persona;
3) Che tutte le informazioni, anche riservate, sugli
aderenti e sui dissociati, così come le decisioni del comitato giudiziari,
sono raccolte in archivi segreti all’insaputa degli interessati con la
possibilità di uso ritorsivo delle informazioni verso i dissociati;
4) Che ogni dissociato deve essere emarginato (rif.
Torre di Guardia 15 Aprile 1988) ed è vietata nei confronti di lui
qualsiasi forma di relazione; nel caso di legami di stretta parentela,
ogni rapporto deve essere ridotto al minimo;
5) Che è severamente proibito leggere letteratura
religiosa non geovista (rif. Torre di Guardia 15 gennaio 1987);
6) Che ai testimoni di Geova non è consentito di
sposarsi, se non fra "confratelli", e viene messa in discussione la
libertà di procreare (rif. Torre di Guardia 1 marzo 1988);
7) Che ogni reato o attività illegale degli aderenti è
mantenuta segreta fra i "confratelli";
8) Che ogni attività di solidarietà o di aiuto al
prossimo è ignorata con l’eccezione di quella rivolta ai "confratelli";
9) Che la Congregazione testimoni di Geova, pur negando
di essere un ente commerciale, svolge invece tali attività, con
particolare riguardo ai settori di : stampa, poligrafia ed editoria, in
pieno contrasto con l’articolo 1 dello statuto presentato allo Stato per
ottenere il riconoscimento giuridico (rif. Decreto del Presidente della
Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753);
10) Che la Suprema Corte di cassazione il 27 febbraio
1997, con sentenza n. 1753 del 1997 ha considerato che : "… le
pubblicazioni di un’associazione religiosa, se prodotte per la vendita,
costituiscono attività commerciale";
11) Che la Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsilvanya ( casa-madre di tutte le congregazioni mondiali) dell’8
luglio 1986 è iscritta alla camera di commercio di Milano;
12) Che le attività commerciali di questa Congregazione
sono confermate dal fatto che essa risulta essere stata socia accomandante
della "la Farfarina"; della "Stenone" di Angeli Denni & c. e della "
Immobiliare Verona Z" di Mario Romeo & c., tutte con sede legale in Roma,
Via della Bufalotta, 1281;
13) Che a Ravenna si sarebbe verificato il fallimento
di una finanziaria, collegata alla Congregazione dei testimoni di Geova
(rif. Sentenza della Corte di cassazione, sez. II, del 4 ottobre 1996, n.
693) che raccoglieva contributi volontari frutto della distribuzione di
pubblicazioni porta a porta, con la quale sono state truffate alcune
decine di persone;
14) Che nei testi delle suddette pubblicazioni, a detta
di esperti, sarebbero contenuti messaggi subliminali, atti a favorire il
plagio dei lettori;
15) Che la Congregazione promuove ed organizza,
attraverso i proprio adepti, l’esportazione e la diffusione clandestina di
pubblicazione in paesi nei quali è proibita la predicazione ai testimoni
di Geova;
16) Che per la realizzazione delle sale di preghiera si
utilizzerebbero finanziamenti di dubbia provenienza, le maestranze non
risulterebbero regolarmente assicurate contro gli infortuni e sarebbe
pressoché disapplicato il decreto legislativo n. 626 del 1994 inerente la
sicurezza sul lavoro;
17) Che recentemente, in Francia, a seguito di
un’indagine promossa dalla Direzione delle imposte si è costatato che la
Congregazione dei testimoni di Geova avrebbe evaso il fisco per almeno 300
milioni di franchi (circa 90 miliardi di lire);
si chiede di sapere
se la negazione dei principi di appartenenza alla
Nazione e il disconoscimento dello Stato e delle istituzioni, che si
sostanzia con la regola imposta agli adepti, di rifiutare l’assolvimento
degli obblighi di leva o i servizi alternativi quanto la partecipazione al
voto nelle elezioni politiche ed amministrative, i giuramenti di fedeltà
allo Stato e alle sue leggi non configuri la cosiddetta Congregazione dei
testimoni di Geova, per caratteristiche strutturali ed ideologiche, come
incompatibile con le norme e lo spirito della Carta costituzionale;
se il complesso delle attività della Congregazione, la
rigida osservanza di regole in contrasto con la legislazione italiana a
cui sono sottoposti gli adepti, l’assoluta riservatezza dei dati
organizzativi, disciplinari e finanziari, la preminente obbedienza alle
regole interne in contrasto con i diritti della persona, ai vincoli
familiari, ai doveri verso la collettività non siano riconducibili alla
fattispecie delle associazioni segrete;
se pertanto, al di là delle proprie definizioni
statutarie, la Congregazione dei testimoni di Geova possa essere definita
una confessione religiosa o, invece, una setta ;
se il complesso delle attività finanziarie, descritte
in premessa, sia conforme con lo statuto della Congregazione e comunque
tale da far assumere ad essa le caratteristiche di una vera e propria
società commerciale;
se si ritenga opportuno verificare la veridicità
dell’utilizzo di messaggi subliminali attraverso le pubblicazioni stampate
presso la BETEL di Via della Bufalotta n. 1281 a Roma;
se, tutto ciò considerato, si ritenga lecito addivenire
al finanziamento pubblico della Congregazione o piuttosto ritenerlo, al di
là di ogni altra considerazione etica o morale, non dovuto nei confronti
di una istituzione che ideologicamente rifiuta l’esistenza dello Stato e
della Nazione e che contrasta palesemente con l’ordinamento giuridico
Italiano (articolo 8, comma 3, della Carta costituzionale);
se risulti a conoscenza che in altri paesi lo Stato
abbia predisposto intese o stipulato convenzioni con la Congregazione dei
testimoni di Geova.
Per una risposta ufficiale da parte della Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova all'interrogazione parlamentare vai alla
seguente
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giovedì, 10 giugno 2004 23.09 |
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