Il 19 dicembre il Secondo Senato della Corte Federale Costituzionale (BVG)
della Germania doveva deliberare su un ricorso dei testimoni di Geova
tedeschi. Nel 1991 la comunità religiosa aveva presentato a Berlino
richiesta di riconoscimento dello stato giuridico (KdöR), che la Corte
Federale Amministrativa (BVerwG) aveva respinto il 26 giugno 1997, basando
la sua convinzione sul fatto che i “Testimoni” mancassero della dovuta
lealtà allo stato. Con intensa attenzione le comunità religiose stavano ad
osservare come la Corte Suprema avrebbe valutato lo stato delle cose.
Chi lesse la sentenza del BVG non poté credere ai propri occhi leggendo
i commenti usciti sui giornali il giorno dopo. Sia i giornali liberali che
quelli conservatori sembravano non voler capire che questa sentenza
dovesse significare una frana politico-religiosa simile alla
“sentenza-capestro” di cinque anni prima. È certamente necessario metter
da parte gli eventuali timori di una “rivalutazione” di religioni già
“fondamentaliste” o, da un’altra prospettiva, una “svalutazione” delle
“chiese ufficiali”.
La Corte Federale Costituzionale annullò la sentenza della Corte
Federale Amministrativa, ritenendola lesiva del diritto di uguaglianza
sancito dalla Costituzione a tutte le comunità religiose, e rinviando il
caso alla Corte Federale Amministrativa. L’ampia motivazione della Corte
Costituzionale si basava sui seguenti criteri: “Una comunità religiosa,
per acquisire il riconoscimento dello stato giuridico, dev’essere
ossequente alle leggi”. Vale a dire che “deve garantire la sua ubbidienza
alle leggi vigenti e l’esercizio del potere sovrano conferitole solo se in
sintonia con le leggi costituzionali e con altri obblighi legali”. Deve
garantire inoltre che la sua futura attività non comprometta determinati
principi costituzionali fondamentali. Come tali vanno intesi sia gli
altrui diritti costituzionali tutelati dallo Stato che i principi
fondamentali del diritto alla libertà religiosa e della religione di Stato
sancito dalla Costituzione. “La Costituzione non richiede che la lealtà
allo Stato oltrepassi questi limiti”.
La Corte Costituzionale è del parere che i testimoni di Geova, in virtù
del loro concreto comportamento, non diano alcun motivo di dubitare della
loro ubbidienza alle leggi. Lo Stato non deve giudicare i loro principi
religiosi né la loro struttura organizzativa, per non venire meno al
dovere di neutralità al quale deve attenersi nei confronti di tutte le
comunità religiose. È stato sottolineato ancora una volta da Hassemer,
relatore e giudice della Corte Costituzionale, che nella Repubblica
Federale Tedesca non dovrebbero esistere religioni di stato e che nessuna
comunità religiosa possa di conseguenza pretendere speciali privilegi
rispetto alle altre religioni. Che non debba fare testo l’opinione che
ciascuna religione ha delle altre. Questo principio di parità di tutte le
religioni e confessioni è stato nuovamente enfatizzato dalla Corte
Costituzionale in sintonia con la nostra Costituzione.
Nel proseguo della motivazione della sentenza si legge inoltre che il
riconoscimento dello stato giuridico non autorizza lo Stato a pretendere
dalle comunità religiose una speciale lealtà in contraccambio del potere
sovrano e dei privilegi conferiti a loro. Piuttosto, questo speciale stato
giuridico serve allo sviluppo del loro specifico carattere religioso. La
Corte Costituzionale confermò che lo stato giuridico conferisce ad
un’istituzione una posizione privilegiata nella società rispetto allo
stato di diritto privato: accanto ad altri favori, maggiori possibilità
d’influenza, che comunque accrescono anche il pericolo di eventuali abusi.
La Corte Costituzionale confermò anche il diritto a riserve morali
dettate da convinzioni religiose verso leggi statali. In casi limite i
membri di una comunità religiosa potrebbero dare ai loro principi
religiosi la priorità sulle leggi dello Stato. Anche questo comportamento
non compromette il diritto al conseguimento dello stato giuridico. I
testimoni di Geova non mirano a sovvertire lo Stato costituzionale.
Piuttosto, hanno mantenuto verso ogni autorità superiore una posizione
neutrale. D’altra parte hanno anche mostrato rispetto allo Stato
costituzionale riconoscendolo come un transitorio ordine sociale tollerato
da Dio. Veramente, lo Stato costituzionale si aspetterebbe che i suoi
cittadini vadano a votare, tuttavia non esiste alcun obbligo in tal senso.
L’astensione dalle elezioni non lede alcun principio democratico e non
mira a destabilizzare la democrazia.
Alla controparte rappresentata dalla Corte Amministrativa resta
l’incombenza di produrre le prove che i testimoni di Geova danneggino il
bene altrui. I delegati al controllo delle sette da parte delle “chiese
ufficiali” affermano che i principi educativi impartiti dai testimoni di
Geova ai loro figli compromettano il loro benessere. Tuttavia questo è
contraddetto dai processi su cause familiari, in cui vengono eseguite
anche perizie psicologiche.
Comunque vadano le cose nel futuro, per il diritto costituzionale della
libertà religiosa il 19 dicembre 2000 è stato un grande giorno.